venerdì 2 dicembre 2022

Il paradosso del Pos: sotto i 60 euro ma...

 

Il paradosso del Pos: sotto i 60 euro spariscono le multe... 

ma l'obbligo resta

Nel testo della manovra non si parla della rimozione dell'obbligo, ma soltanto dello stop alle sanzioni per importi inferiori ai 60 euro. Una situazione che rischia di generare numerose tensioni per bar e ristoranti. Se il titolare rifiutasse la carta a consumazione già avvenuta, cosa accadrebbe?

di Gianluca Pirovano



Addio all'obbligo di Pos per pagamenti inferiori ai 60 euro? No, non è così e a dirlo è il testo della manovra "bollinato" nei giorni scorsi dalla Ragioneria dello Stato. Nel documento, che il 20 dicembre passerà al vaglio della Camera, non si fa infatti menzione alla rimozione dell'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, ma viene soltanto modificato il passaggio della legge 17 dicembre 2012, n. 221 sulle sanzioni in caso di rifiuto da parte degli esercenti. Laddove le sanzioni erano previste per il rifiuto di un pagamento "di qualsiasi importo", ora viene inserito "di importo superiore a sessanta euro". 

In sostanza, spariscono le sanzioni per chi rifiuta pagamenti elettronici per importi inferiori ai 60 euro, ma non viene tolto l'obbligo di accettare pagamenti tramite Pos. Un bel pasticcio, che rischia di creare non pochi problemi a bar e ristoranti che, nella maggior parte dei casi, offrono al cliente beni che vengono consumati subito e che non possono quindi essere restituiti. Vale a dire, se dopo aver bevuto una birra, il cliente si trovasse di fronte al rifiuto di poter pagare con la carta, cosa accadrebbe? 

Sotto i 60 euro non ci saranno più sanzioni per chi rifiuta pagamenti elettronici, ma resta l'obbligo  Il paradosso del Pos: sotto i 60 euro spariscono le multe, ma l'obbligo resta

Sotto i 60 euro non ci saranno più sanzioni per chi rifiuta pagamenti elettronici, ma resta l‘obbligo di Pos

Pos, niente multe, ma l'obbligo rimane 

Procediamo con ordine e vediamo cosa dice la bozza della legge di Bilancio. Nel documento si legge, nel comma 2 dell'articolo 69, "All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “di qualsiasi importo” sono sostituite dalle seguenti: “di importo superiore a sessanta euro”".

Ma cosa contiene la legge 17 dicembre 2012, n. 221?. Di seguito il testo integrale dei commi 4 e 4 bis: 

A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso (carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate); tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. A decorrere dal 30  giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento  del  valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative  alle  violazioni  di  cui  al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti  dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.  All’accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.

La parte in grassetto, nel testo della manovra, viene sostituito, leggevamo prima, con di importo superiore a sessanta euro

Nessun commento:

Posta un commento