Il Decreto sostegni Ter (Dl 4/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio, ha portato all'emanazione di ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid. Il documento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ma per diverse misure sono previste specifiche decorrenze. Le analizziamo di seguito insieme alle numerose novità contenute nel Decreto, che toccano direttamente anche bar, ristoranti e l'intero comparto del turismo.
Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio
Con l’art. 2 del Dl 4/2022 viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:
- svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici Ateco;
- hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
- hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019
Nella tabella di seguito riportiamo i codici Ateco rilevanti:
La misura del contributo
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:
- 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro
Le modalità di riconoscimento
Le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Limiti comunitari
I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.
Contributo a fondo perduto per i settori Wedding, Intrattenimento, Horeca e altri
Con l’art. 3 co. 2 del Dl 4/2022 vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering (Horeca), di cui all’art. 1-ter del DL 73/2021.
Il contributo è destinato alle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici Ateco:
- 09.05, Organizzazione di feste e cerimonie;
- 10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- 30, Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 11.2, Gestione di piscine.
Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell’anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Contributo a fondo perduto per le attività chiuse
Con l’art. 1 co. 1 del DL 4/2022 viene rifinanziato, in misura pari a 20 milioni per l’anno 2022, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’art. 2 del DL 73/2021 (es. discoteche, sale da ballo).
Contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione e prevenzione sostenute da enti sportivi
L’art. 9 co. 2 del Dl 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi del Covid 19, nonchè di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.
Il contributo è posto in favore di:
- società sportive professionistiche;
- associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd), iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Contributo a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi
L’art. 9 co. 3 del Dl 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e delle società sportive dilettantistiche (Ssd) maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il DL 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
Le disposizioni attuative del contributo in esame saranno stabilite con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.
Detrazioni "edilizie" - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
L’art. 28 del Dl 4/2022 modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi contenuta nell’art. 121 co. 1 del Dl 34/2020.
Nella sostanza la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito d’imposta.
Relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo co. 2, quindi, è possibile optare alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L’art. 28 co. 2 del Dl 4/2022 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Sono nulli tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al co. 2 dell’art. 28 del DL 4/2022.
Credito d'imposta per i canoni di locazione delle imprese del settore turistico
L’art. 5 del Dl 4/2022 prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative al nuovo periodo di riferimento.
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Credito d'imposta per le locazioni - Elementi essenziali
Si ricorda che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:
- riguardava i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
- era pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili destinati alle medesime attività;
- richiedeva che i conduttori avessero subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (salvo limitate eccezioni concernenti i soggetti c.d. “calamitati” e i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Credito d'imposta nel settore turismo
Per il settore turismo, il credito d’imposta in esame aveva già assunto una fisionomia particolare, in virtù di alcune norme speciali. In particolare:
- le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, hanno potuto godere del credito d’imposta di cui all’art. 28 del Dl 34/2020 da marzo (aprile se stagionali) 2020, fino al 31.7.2021 (cui ora si aggiungono tre ulteriori mesi nel 2022);
- per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente;
- per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% del canone.
Credito d'imposta locazioni per i primi tre mesi del 2022 per il settore turistico
L’art. 5 del Dl 4/2022 prevede che il credito d’imposta in esame spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità ed alle condizioni indicate dall’art. 28 del Dl 34/2020 in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Autorizzazione europea
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
A seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi):
- per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività o di affitto d’azienda (comprensiva di immobili destinati all’attività) versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati;
- purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Aiuti di Stato
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).
L’art. 5 del Dl 4/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’1.1.2022.
Credito d'imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori - Estensione dei beneficiari per il 2021
L’art. 3 co. 3 del Dl 4/2022 ha esteso a nuovi settori il credito d’imposta riconosciuto (ai sensi dell’art. 48-bis del DL 34/2020):
- ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
- limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”);
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.
L’ampliamento dei beneficiari opera limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti “solari”). In assenza di specifica previsione, non mutano invece i settori beneficiari dell’incentivo con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”).
Per effetto della modifica, l’incentivo viene riconosciuto anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:
- 51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”;
- 71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;
- 72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.
Attività economiche beneficiarie dell'agevolazione
I nuovi beneficiari si aggiungono a quelli precedentemente individuati dal Dm 27.7.2021. Il quadro completo delle attività beneficiarie dell’agevolazione è riportato nella seguente tabella.
Credito d'imposta per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive - Proroga
Con l’art. 9 co. 1 del Dl 4/2022 viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all’art. 81 del Dl 104/2020.
Credito d'imposta per investimenti "4.0" con obiettivi di transizione ecologica
L’art. 10 del Dl 4/2022 modifica l’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020 (recante le misure del credito d’imposta investimenti in beni materiali “4.0” per il periodo 2023-2025), prevedendo che in relazione agli investimenti “inclusi nel Pnrr, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, individuati con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.
Credito d'imposta per imprese energivore
Con l’art. 15 del Dl 4/2022 viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Dm 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
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