mercoledì 4 ottobre 2023

Con il “Decreto energia” sanzioni ridotte

 

Con il “Decreto energia” 

sanzioni ridotte 

per chi non ha emesso 

scontrini

Ora i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso


Con la pubblicazione del “Decreto energia” nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 settembre, diventa operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva. In particolare, in base a quanto disposto dal Dl 131/2023 (art. 4) e come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.

Con il “Decreto energia” sanzioni ridotte per chi non ha emesso scontrini

Sanzioni ridotte per chi non ha emesso scontrini con il “Decreto energia”

In cosa consiste la regolarizzazione?

Il Dl 131, in vigore dal 30 settembre, ha introdotto la possibilità di regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi (articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997) tramite l’istituto del ravvedimento operoso, quindi con sanzioni ridotte, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall'amministrazione finanziaria. È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi (emettendo i relativi “scontrini”).

Quali violazioni possono essere regolarizzate?

Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.IAT

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