Coperto al ristorante
sì o no? L’Italia divisa anche a tavola
In Italia il coperto resta una zona grigia del diritto: nessuna norma nazionale ne regola importi o limiti, lasciando ai ristoratori ampia libertà purché vi sia trasparenza nei menu. A fare eccezione è il Lazio, unica regione ad averne vietato l’addebito, riaccendendo il dibattito su una disciplina unitaria e sulla tutela del consumatore
Il coperto è una voce fissa di addebito che compare sul conto del ristorante e che serve a coprire i costi relativi a pane, tovagliato e stoviglie, apparecchiatura e pulizia del posto. Attenzione a non confondere il coperto con il servizio, corrispondente ad una percentuale (solitamente variabile tra il 10 e il 15%) legata al servizio del personale.
Cosa dice la legge sul coperto
La richiesta al cliente di costi corrispondenti al coperto non conosce ad oggi alcuna specifica disciplina per cui non può dirsi espressamente vietato né soggetto ad un prezzo massimo: il ristoratore è libero di chiederlo purché chiaramente indicato nei prezzi esposti, sia sul menu all’esterno del locale, sia su quello consegnato al cliente prima dell’ordine, così come imposto dall’art. 18 del Regio Decreto n. 635/1940 che sancisce il principio di trasparenza e correttezza dei prezzi.

Ne consegue che se non è indicato, il coperto non può essere addebitato al cliente che deve sapere prima di ordinare quanto pagherà. In tale contesto, in difetto di una normativa nazionale, Regioni e Comuni, soprattutto quelli a vocazione turistica, sono intervenuti nel tentativo di disciplinare la materia con propri provvedimenti.
Il caso del Lazio
Ad esempio, nei ristoranti del Lazio l’addebito del coperto è contrario alla legge. La legge regionale n. 21, datata 29 novembre 2006, all’articolo 16, comma 3, così stabilisce: «Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. È inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto». Ciò sul presupposto che, essendo un rapporto contrattuale consensuale quello tra il ristoratore e il cliente, quest’ultimo, ove non chieda un determinato servizio, non è obbligato a pagarlo.
Un quadro normativo ancora incerto
In definitiva, al netto di divieti o limiti a livello locale, in assenza di un tetto nazionale sull’importo, che quindi varia secondo locale, qualità, ubicazione, la voce “coperto” può essere legittimamente addebitata a condizione sia indicata in maniera trasparente nel menu o listino prezzi prima che il cliente ordini. È del tutto evidente che dinanzi ad un quadro normativo a tutt’oggi indefinito si impone la necessità di un intervento del legislatore nazionale.
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