Il Senato ha dato il via libera definitivo al Ddl Lavoro collegato alla legge di Bilancio, approvandolo con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. Il testo, identico a quello licenziato dalla Camera, introduce una serie di interventi significativi in materia di contratti di lavoro, apprendistato, e regolamentazione delle assenze. Ad essere interessati anche hotel, bar, ristoranti e, più in generale, i pubblici esercizi.
Il Senato ha approvato il Ddl Lavoro: novità anche per i pubblici eserciziDdl Lavoro, la Fipe approva, i sindacati no
Il Ddl, frutto di uno stralcio del Collegato Lavoro, si proponeva di essere un passo avanti verso una maggiore semplificazione normativa, puntando a bilanciare le esigenze delle imprese con i diritti e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, sarà necessario monitorarne l’applicazione pratica per valutarne gli effetti reali sul mercato del lavoro. E in questo senso si registrano forti critiche sia da parte delle opposizioni parlamentari che da parte dei sindacati. La segretaria confederale della Cgil, Maria Grazia Gabrielli, critica duramente il governo e la maggioranza per l’approvazione del Collegato Lavoro, definendolo un passo indietro per milioni di lavoratori. «Si è scelto di peggiorare le condizioni dei lavoratori, ignorando le richieste sindacali e negando il dialogo sociale», afferma Gabrielli, sottolineando l'assenza di confronto al Senato su proposte ed emendamenti. Anche Ivana Veronese, segretaria della Uil, esprime forte contrarietà, denunciando un iter legislativo chiuso a modifiche e richieste delle opposizioni. Secondo Veronese, il provvedimento aggrava la precarietà lavorativa, già predominante con oltre l’80% dei nuovi contratti temporanei, dati Inps alla mano. Le critiche dei sindacati evidenziano preoccupazioni per le conseguenze sociali delle nuove norme.
Lino Stoppani, presidente FipeIl testo ha invece incontrato l’approvazione della Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi. «Accogliamo con favore - dichiara il presidente Lino Enrico Stoppani - le novità introdotte dal Ddl Lavoro e in particolare apprezziamo il chiarimento in materia di lavoro stagionale che abbiamo sostenuto e condiviso. Tale interpretazione è quanto mai provvidenziale per superare ogni possibile rischio di contenzioso e di messa in discussione di un sistema di contrattazione collettiva che storicamente riconosce il lavoro stagionale come una delle fattispecie tipiche del lavoro nei pubblici esercizi. È necessario ribadire la validità di un sistema consolidato di relazioni sindacali come quello presente nei pubblici esercizi che vede la Fipe come firmataria del terzo Ccnl più applicato in Italia, tra l’altro rinnovato da poco e, quindi, risultato di un modello di relazioni sindacali che deve essere preservato e rafforzato».
Ddl Lavoro, dal lavoro stagionale alle assenze: le novità
Tra le principali novità introdotte dal decreto, vi è una revisione delle regole sui contratti a termine e in somministrazione. In particolare, il testo esclude dal limite del 30% dei lavoratori a tempo determinato alcune categorie, come i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo indeterminato, quelli impegnati in attività stagionali, spettacoli, start-up o in sostituzione di personale assente, nonché i lavoratori con più di 50 anni. Anche il lavoro stagionale subisce importanti modifiche, con un’estensione della definizione. Rientrano infatti in questa categoria tutte le attività organizzate per gestire incrementi di lavoro in specifici periodi dell’anno, esigenze tecnico-produttive o cicli stagionali dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni rappresentative.
Novità anche per quanto riguarda i lavoratori stagionaliUna misura rilevante riguarda le assenze ingiustificate. Se un lavoratore supera i termini contrattuali di assenza (o, in assenza di specifiche, i 15 giorni), il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del dipendente. Non è necessaria, in questi casi, la procedura di dimissioni telematiche. Tuttavia, la norma non si applica se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare per cause di forza maggiore. Il datore di lavoro è comunque obbligato a notificare l’assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può effettuare le verifiche del caso. Il decreto ridefinisce inoltre i periodi di prova per i contratti a termine. Per quelli con durata fino a sei mesi, il periodo va da due a quindici giorni, mentre per contratti tra sei e dodici mesi è previsto un periodo da due a trenta giorni. Per quanto riguarda lo smart working, viene stabilito che i datori di lavoro devono comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei dipendenti coinvolti, specificando la data di inizio e fine del lavoro agile, entro cinque giorni dall’avvio o dalla conclusione.
A partire dal 1° gennaio 2025, sarà possibile rateizzare fino a sessanta rate mensili i debiti contributivi nei confronti di Inps e Inail. I dettagli operativi saranno stabiliti con un decreto ministeriale e con regolamenti interni agli enti coinvolti. Un’altra novità riguarda l’obbligo di visita medica: questa sarà necessaria per i lavoratori assenti per più di sessanta giorni solo se il medico competente la ritiene opportuna. Infine, viene abrogata la norma che imponeva specifici obblighi per le tessere di riconoscimento nei cantieri edili.Tale regolamentazione era già prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza del 2008, che obbliga comunque i datori di lavoro a fornire tessere identificative ai lavoratori, da esporre durante l’attività, anche fuori dai cantieri edili.
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