mercoledì 29 dicembre 2021

Pagamenti in contanti, dall'1 gennaio scatta la soglia massima dei mille euro

 

Pagamenti in contanti, 

dall'1 gennaio scatta 

la soglia massima 

dei mille euro

Per chi non rispetta il limite, sanzioni da 3mila a 5mila euro (pagabili anche tramite oblazione). Deroghe per i cambiavalute e gli acquisti di turisti stranieri. Professionisti, attenzione alla parcella


Apartire dal primo gennaio 2022 il limite per l’utilizzo del contate passerà dagli attuali 1.999 euro a 999 euro. Si completa così il percorso di progressiva riduzione dell’utilizzo del denaro contante che ha avuto inizio negli anni precedenti e che si salda anche con l’obbligo di utilizzo del Pos da parte degli esercenti (anche se le sanzioni scatteranno solo a partire dall’1 gennaio 2023). 

Divieto di pagamenti in contanti sopra i mille euro 

anche se la cifra viene frazionata

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai mille euro riguarda il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per acquisti o vendite, prestazioni di servizi, conferimenti di capitale e pagamento dei dividendi. Anche quando l’importo viene frazionato artificiosamente in più pagamenti di taglia ridotta (in questo caso valgono i differenti pagamenti effettuati in momenti diversi ma circoscritti a un periodo di tempo fissato in 7 giorni). Per tutti i trasferimenti di denaro superiori ai 999 euro è necessario ricorrere a un intermediario come banche, Poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. In questo modo, la disciplina sull’utilizzo del contante si allinea a quanto già previsto per i pagamenti con assegni bancari, postali e circolari, vaglia postali e cambiari per cui è fissato il limite di mille euro oltre il quale il documento di pagamento deve recare obbligatoriamente l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

te

 

Sanzioni dai 3.000 ai 5.000 euro, pagabili anche tramite oblazione

Per chi non dovesse rispettare il limite di pagamento in contatti il rischio è quello di incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro. Per importi pagati in contanti che superano i 250mila euro, invece, la sanzione e quintuplicata. Per far fronte a queste sanzioni è stato istituito lo strumento dell’oblazione. Detto altrimenti, si può pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata della trasgressione o dalla notifica della violazione. Chi avesse già utilizzato lo strumento dell’oblazione per far fronte a un’analoga contestazione nei 365 giorni precedenti non può avvalersene ancora. 

Le conseguenze per il turismo: dai cambiavalute agli acquisti degli stranieri

Sono esentati dal limite dei 999 euro i cambiavalute. Per loro, a partire dall’1 gennaio 2022, la somma trattabile ritorna a essere pari a 2.999 euro. Restando in questo ambito, per quanto riguarda i turisti stranieri (ossia i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea o allo spazio economico europeo), va ricordato che questi possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15mila euro. In ogni caso, per sfruttare questa deroga è necessario che chi cede il bene o il prestatore di servizio provveda ai seguenti adempimenti:

  • invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
  • identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
  • acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all’operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate).

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono, inoltre, riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 10 aprile dell’anno successivo, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
  • ovvero entro il 20 aprile dell’anno successivo, da parte degli altri soggetti.

 Per i professionisti, attenzione alle parcelle

Per quanto riguarda i professionisti, l’abbassamento della soglia di pagamento in contante significa che le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unica soluzione. Il professionista può accettare il pagamento in contanti, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, solo come caparra (purché il trasferimento di denaro in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale c’è l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili). Per i professionisti si ricorda, infine, che è obbligatorio comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (Rts) eventuali infrazioni al limite di utilizzo del contante delle quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività. 

Obbligo di utilizzo del Pos: le sanzioni scattano dall'1 gennaio 2023

Infine, con il cambio del limite all’utilizzo del denaro contante viene introdotta anche l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento. Un articolo collegato alla Legge di Bilancio 2020, infatti, aveva previsto che dal primo luglio dello scorso anno la mancata accettazione dei pagamenti tramite carta sarebbe stata punita con una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale si è rifiutato il pagamento elettronico. Tale previsione è stata successivamente soppressa in sede di riconversione in legge. Ma ora ritorna grazie alle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le sanzioni saranno operative a partire dal primo gennaio 2023. italiaatavola

Nessun commento:

Posta un commento