Per aprire un
“temporary shop”
ci vuole il contratto
di affitto transitorio
Aproposito di locazioni commerciali, merita attenzione una tipologia di contratto relativamente nuova per il nostro ordinamento e cioè il contratto di affitto per il negozio cosiddetto “temporary shop”. Il contratto di affitto per questo genere di attività è il contratto di locazione transitorio.
La possibilità di aprire una attività temporanea per la vendita di prodotti nasce nel mondo anglosassone ma ha trovato terreno fertile anche da noi. L’idea è sicuramente allettante non solo per le grandi marche di abbigliamento, ma anche per la commercializzazione di prodotti alimentari di propria produzione o prodotti esclusivi del territorio, come pure per la ristorazione “temporanea”.Proprio perché trattasi di affitto molto breve - generalmente 30 giorni - il contratto di locazione transitorio è un contratto diverso da quelli utilizzati per gli immobili commerciali; anzi, proprio per differenziarsi da questi ultimi, nel contratto devono essere specificate espressamente le differenze fondamentali e, pertanto, oltre a riportare chiaramente nel contratto che si tratta di temporary store, deve essere precisato che non è prevista l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, che non sarà prevista alcuna ipotesi di rinnovo contrattuale al termine del breve periodo stabilito, come pure che non è prevista alcuna prelazione in caso di nuovo affitto.
I requisiti professionali per poter vendere prodotti alimentari in un temporary shop sono gli stessi necessari per l’apertura di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande ed il locale per l’attività di vendita deve avere la corretta destinazione d’uso. Basterà poi compilare un modello Scia predisposto dal comune del luogo nel quale venga indicata la data di inizio attività.
Distinta dalla tipologia di temporary shop in senso stretto, che vede l’evento creato ad hoc per la vendita temporanea di uno o più prodotti, è l’attività di ristorazione di carattere temporaneo. Tale fattispecie è stata già da tempo regolamentata sia a livello nazionale che regionale.
La normativa prende in considerazione l’attività di ristorazione svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone come le feste, le sagre, i concerti o simili: in tali ipotesi è previsto che l’attività possa essere avviata senza particolari limitazioni e, in molti casi, addirittura senza la necessità dei requisiti professionali invece richiesti per le attività permanenti. La temporaneità, in questo caso, è legata all’evento culturale, sportivo o religioso e la somministrazione di alimenti risulta pertanto funzionale alla circostanza.
Le iniziative descritte sopra rappresentano senz’altro spunti per attività commerciali ma soprattutto tecniche di marketing che, anche se per un periodo breve, possono portare a far conoscere prodotti o marchi senza rischiare troppo. Con adeguata pubblicità e con la limitazione temporale della vendita, il cliente sarà più invogliato ad acquistare i prodotti offerti: perché non provare?
di Simonetta Verdirame
Avvocato
Avvocato
Per informazioni e consulenze:
Studio Avv. Verdirame - Milano
s.verdirame@studioverdirame.it
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