Nuovi voucher,
come funzionano?
Due le tipologie
di contratto
Come tutti sanno, con la conversione in legge del “Decreto Dignità” sono stati reintrodotti i voucher solo per i settori di agricoltura e turismo, strutture alberghiere e ricettive. Con grande disapprovazione del settore, i voucher sono stati negati a ristoranti, bar e pubblici esercizi in generale.
Chi ha un negozio, una piccola bottega, un ristorante a conduzione familiare in zona turistica o una spiaggia in concessione, nei periodi di maggiore affluenza non potrà assumere con i voucher né camerieri né barman. Chi invece rientra nella categoria di strutture alberghiere, per valutare se il loro utilizzo può essere di interesse, deve conoscere le regole del loro impiego.Il nuovo Contratto di prestazione occasionale è operativo dal 10 luglio scorso e sulla piattaforma telematica dell’Inps si trovano tutte le indicazioni operative per usarlo. In sostanza sono previste due forme contrattuali: il cosiddetto Libretto di famiglia (Lf), che può essere usato solo da persone fisiche che non esercitano attività professionale o di impresa, come lavori domestici, pulizia, giardinaggio, assistenza agli anziani, ammalati o disabili; e il cosiddetto Contratto di prestazione occasionale (Cpo), anche detto “Presto”, che invece può essere usato da professionisti, imprese del settore agricolo, lavoratori autonomi, imprenditori.
Volendo però espressamente evitare l’abuso dei voucher, è stato previsto che questo contratto non possa essere utilizzato dal datore di lavoro che ha già assunto e quindi ha in carico a tempo indeterminato più di 5 lavoratori subordinati e neppure dal datore di lavoro che, entro i 6 mesi precedenti la prevista prestazione, abbia o abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso lavoratore che vorrebbe far lavorare con i voucher.
Altri limiti imposti dal contratto sono quello economico e quello della durata. Il primo vale sia per il lavoratore che per il datore di lavoro e implica che ogni lavoratore non possa percepire più di 2.500 euro annui da un solo datore di lavoro e non più di 5.000 euro all’anno nella totalità delle prestazioni occasionali in riferimento alla totalità dei datori di lavoro per i quali ha lavorato. Allo stesso modo ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori, può corrispondere un importo complessivo non superiore ai 5.000 euro. Il limite della durata implica che la durata della prestazione lavorativa di un anno solare non possa superare le 280 ore lavorative, devono essere rispettati il riposo giornaliero e le pause settimanali e l’attività deve concludersi nell’arco di 10 giorni.
È obbligo poi per il datore di lavoro comunicare all’Inps immediatamente «almeno 60 minuti prima della prestazione» lo svolgimento della prestazione lavorativa, registrandosi sulla piattaforma dell’Inps e versando una somma di denaro - portafoglio elettronico del datore di lavoro - che verrà utilizzato per pagare il compenso del lavoratore, le spese per i contributi e gli oneri di gestione. Stesso obbligo di registrazione incombe sul lavoratore che deve registrarsi all’Inps e dichiarare come intende ricevere il compenso.
È stato anche stabilito che il compenso giornaliero per il Contratto di prestazione occasionale non possa essere inferiore a 36 euro, che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro, ma eventualmente anche se di durata inferiore: il minimo di retribuzione anche per eventuali maggiori ore lavorate deve comunque essere di 9 euro all’ora. Il lavoratore così retribuito ha anche diritto all’assicurazione per invalidità e all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e tutti i relativi costi sono a carico del datore di lavoro.
di Simonetta Verdirame
Avvocato
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Studio Avv. Verdirame
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Tel 02 29521121
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