Da ottobre Pec
obbligatoria
anche per bar
e ristoranti
Il Dl semplificazione prevederà l'obbligo di domicilio digitale. Significa che tutte le imprese dovranno rendere noto un'indirizzo di posta elettronica certificata. Chi non lo fa sarà sanzionato (severamente).
Il Dl semplificazioni porta onori, ma anche oneri, favorisce il lavoro delle imprese, ma prevede anche di rispettare alcune normative nuove e che segnano un cambio di passo nel modo di lavorare. Non fanno eccezione (anzi) ristoranti, bar e hotel. Una di queste normative è prevista dall'articolo 37 del decreto - attualmente all'esame della Camera - che ha introdotto l'obbligo per le imprese, che ancora non vi abbiano provveduto, di comunicare al Registro delle imprese il proprio "domicilio digitale" entro il 1° ottobre 2020.
Il domicilio digitale non è altro che l’indirizzo di posta elettronica certificata, come definito dall'art. 1 co. 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005. Cosa succede se non lo si indica? Le imprese in forma societaria incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata (da 206 euro a 2.064 euro), mentre quelle in forma individuale nella sanzione ex art. 2194 c.c. triplicata (da 30 euro a 1.548 euro).
In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese chiede all'impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e, decorso tale termine senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.
Il domicilio assegnato d'ufficio sarà reso disponibile dal gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio e attestato presso il Cassetto digitale dell'imprenditore, al fine di ricevere comunicazioni e notifiche. Al fine di evitare di incorrere nel regime sanzionatorio introdotto dalla richiamata normativa, s’invita la clientela a verificare, per ogni posizione societaria gestita (lo stesso vale per le ditte individuali), il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata esclusivo (che non sia, cioè, in coabitazione tra diverse società o con altri soggetti) e non scaduto (in questo caso andrà prontamente rinnovato e mantenuto tale nel tempo) e a comunicare allo scrivente Studio tutte le eventuali variazioni rispetto al passato.
Il domicilio digitale non è altro che l’indirizzo di posta elettronica certificata, come definito dall'art. 1 co. 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005. Cosa succede se non lo si indica? Le imprese in forma societaria incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata (da 206 euro a 2.064 euro), mentre quelle in forma individuale nella sanzione ex art. 2194 c.c. triplicata (da 30 euro a 1.548 euro).
Pec obbligatoria dal 1° ottobre
In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese chiede all'impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e, decorso tale termine senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.
Il domicilio assegnato d'ufficio sarà reso disponibile dal gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio e attestato presso il Cassetto digitale dell'imprenditore, al fine di ricevere comunicazioni e notifiche. Al fine di evitare di incorrere nel regime sanzionatorio introdotto dalla richiamata normativa, s’invita la clientela a verificare, per ogni posizione societaria gestita (lo stesso vale per le ditte individuali), il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata esclusivo (che non sia, cioè, in coabitazione tra diverse società o con altri soggetti) e non scaduto (in questo caso andrà prontamente rinnovato e mantenuto tale nel tempo) e a comunicare allo scrivente Studio tutte le eventuali variazioni rispetto al passato.
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