lunedì 1 febbraio 2021

Finanziaria 2021, crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali

 

Finanziaria 2021, 

crediti d’imposta 

per investimenti 

in beni strumentali


Buone notizie per imprese alimentari e industria: la Finanziaria 2021 prevede il riconoscimento di crediti d’imposta per gli investimenti tra novembre 2020 e dicembre 2022.

Nell’ambito della Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).
In particolare l’agevolazione detta “Transizione 4.0” è differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto:
  • beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
  • beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
  • beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.
Va evidenziato che relativamente agli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 alle predette condizioni riferite all’ordine / acconti) aventi ad oggetto i suddetti beni la Finanziaria 2020 già riconosce la spettanza di specifici crediti d’imposta. Dovrà essere chiarito quale agevolazione applicare in caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse disposizioni.

Nell’ambito della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), recentemente pubblicata sulla G.U., è confermato il riconoscimento:
  • dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell’ambito del programma c.d. “Transizione 4.0” (art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065);
  • del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e attività innovative (art. 1, commi 1064, 1066 e 1067).

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali - commi da 1051 a 1063 e 1065
Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:
  • fino al 31.12.2022;
ovvero
  • fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Finanziaria 2021, crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali

Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali generici” e ai beni materiali Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi.

In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 - 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).

La nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nell’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine / acconti). In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.

Soggetti beneficiari

I nuovi crediti d’imposta:

  • spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • non spettano alle imprese:
    –  in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
    –  destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni ricompresi nei seguenti gruppi.



beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Misura del credito d’imposta spettante

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% - 20%), il nuovo credito d’imposta spetta in misura scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.



Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.


Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo. Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.6.2023).



Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Come sopra evidenziato, per i beni in esame è previsto un unico periodo di riferimento per la fruizione del relativo credito d’imposta. Non essendo prevista una suddivisione dell’arco temporale di effettuazione degli investimenti, l’operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari “complessivamente” a € 1.000.000.

Altri beni

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Il maxi ammortamento / credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali. Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.



Il costo del bene è individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
  • dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B. Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;
ovvero
  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e BQualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% - 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).

Ai fini della compensazione:

  • non è applicabile il limite:
    – pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    – pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti
Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
  • un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esameA tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

Cessione bene agevolato
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi. È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

Credito R&S / innovazione tecnologica / attività innovative - commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067

È confermata la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in: ricerca e sviluppo;

  • transizione ecologica;
  • innovazione tecnologica 4.0;
  • altre attività innovative.

La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell’attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.



Va evidenziato che per effetto della modifica del comma 199 del citato art. 1, il nuovo credito d’imposta spetta a prescindere dal “regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa” (la precedente formulazione normativa faceva riferimento al “regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa”) e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.

È inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

Bonus formazione 4.0 - comma 1064, lett. i) e l)

È confermato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31.12.2022.

È inoltre confermata l’estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:

  • spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. italiaatavola

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